Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 set 1990
1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all', paragrafo 6, lettera b), la domanda di titolo d'importazione: - deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi e - non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi. 2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo di importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.
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