Art. 7
In vigore dal 19 set 1990
1. All'atto del controllo, si devono ispezionare tutte le superfici dichiarate in una domanda e si deve verificare l'effettiva coltivazione dei cereali di cui trattasi.
2. Le superfici vengono misurate nel modo seguente:
a) superfici compatte: misurazione sistematica;
b) superfici frammentate: misurazione secondo la seguente formula:
- da 2 a 5 parcelle: obbligo di misurare la parcella più estesa e una parcella di estensione media,
- da 6 a 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e una parcella di estensione media,
- oltre 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e tre parcelle di estensione media.
Nel caso di cui alla lettera b), i risultati della misurazione vengono riferiti all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione; il richiedente può tuttavia esigere che venga misurata la totalità di tali superfici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2689:oj#art-7