Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 set 1990
1. All'atto del controllo, si devono ispezionare tutte le superfici dichiarate in una domanda e si deve verificare l'effettiva coltivazione dei cereali di cui trattasi. 2. Le superfici vengono misurate nel modo seguente: a) superfici compatte: misurazione sistematica; b) superfici frammentate: misurazione secondo la seguente formula: - da 2 a 5 parcelle: obbligo di misurare la parcella più estesa e una parcella di estensione media, - da 6 a 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e una parcella di estensione media, - oltre 10 parcelle: obbligo di misurare le due parcelle più estese e tre parcelle di estensione media. Nel caso di cui alla lettera b), i risultati della misurazione vengono riferiti all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione; il richiedente può tuttavia esigere che venga misurata la totalità di tali superfici.
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