Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 set 1990
1. Ogni produttore interessato di grano saraceno, di scagliola o di miglio presenta la domanda di aiuto di cui all' all'organismo competente del proprio Stato membro entro il termine stabilito da quest'ultimo per ciascuno dei cereali e per la campagna di commercializzazione in corso, e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Tuttavia, per quanto riguarda il grano saraceno, gli Stati membri possono rinviare tale scadenza al 30 giugno nelle regioni in cui questo prodotto costituisce una coltura principale. 2. La domanda di aiuto deve recare quanto meno le seguenti indicazioni: - nome, cognome e indirizzo del richiedente, - le superfici coltivate espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici, - la varietà delle sementi utilizzate. 3. La domanda di aiuto è valida soltanto se è accompagnata dal contratto di coltivazione.
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