Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 set 1990
Ai sensi del presente regolamento, si intende per contratto di coltivazione una dichiarazione scritta con cui il produttore s'impegna a seminare e coltivare uno o più prodotti di cui all' su una determinata superficie ed a fornire la produzione ottenuta a un acquirente designato nominatamente.
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