Art. 12

Art. 12

In vigore dal 19 set 1990
1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle destinate ad impedire la presentazione di più domande per la medesima superficie. Dette misure sono comunicate alla Commissione. 2. Gli Stati membri notificano anche le superfici per le quali è stato concesso l'aiuto.
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