Art. 11
In vigore dal 19 set 1990
Se non è stato possibile effettuare il controllo a causa del richiedente, si applica l', paragrafo 2, salvi i casi di forza maggiore. Gli elementi che comprovano l'esistenza della forza maggiore devono essere comunicati dall'interessato per iscritto entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data stabilita per la verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2689:oj#art-11