Art. 8
In vigore dal 17 set 1990
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie a cui le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali, delle procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese.
(1) GU n. C 307 del 6. 12. 1989, pag. 5.
(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 83 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 13.
(4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.
(1) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 5.
Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Storico versioni
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