Art. 47

Art. 47

In vigore dal 17 set 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. 2. Anteriormente al 1o ottobre 1992 il Consiglio procede al riesame del presente regolamento in base a una relazione della Commissione concernente lo stato dei lavori di armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per la Commissione Il Presidente P. ROMITA
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