Art. 44 · 1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, sono adottate le disposizioni necessarie per:

Art. 44

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, sono adottate le disposizioni necessarie per:

In vigore dal 17 set 1990
a) l'applicazione del presente regolamento e in particolare per la determinazione dei modelli di atti per la costituzione della garanzia, in conformità degli ; per la determinazione dell'importo forfettario della garanzia, a norma dell'; per la determinazione del valore oltre il quale l'esonero dalla garanzia non si applica, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3; b) l'adattamento del regime di transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci che ne formano oggetto; c) la semplificazione delle formalità inerenti alle procedure di transito comunitario o il loro adattamento alle esigenze di taluni traffici o di imprese determinate; d) la gestione e l'appuramento delle operazioni di transito comunitario mediante sistemi computerizzati pubblici o privati. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
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