Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
Il trasporto da una località all'altra della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci a cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, sotto il regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in questo caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.
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