Art. 37

Art. 37

In vigore dal 17 set 1990
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 si intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello predisposto in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore. 2. Il formulario di cui al paragrafo 1 può essere, se del caso, completato da uno o più formulari complementari corrispondenti al modello di formulario complementare predisposto in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore. 3. Le disposizioni del titolo V sono applicabili, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno. TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI A TALUNI MODI DI TRASPORTO
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