Art. 36

Art. 36

In vigore dal 17 set 1990
Ove occorra, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario, nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime. TITOLO VI TRANSITO COMUNITARIO INTERNO
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