Art. 34

Art. 34

In vigore dal 17 set 1990
1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti ed imposte, eventualmente esigibili, è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali. 2. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità senza che sia possibile stabilire il luogo in cui è stata commessa, si considera che l'infrazione o l'irregolarità sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata. 3. Quando la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa: - nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero - nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso di passaggio, a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e imposte inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali. Se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi ed altri diritti e imposte (salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e gli altri diritti e imposte inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati. La garanzia in base alla quale l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e degli altri diritti e imposte applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente. Capitolo 5 Effetti giuridici e assistenza reciproca
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