Art. 33 · 1. Tranne nei casi da determinare ove necessario, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire:

Art. 33

1. Tranne nei casi da determinare ove necessario, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire:

In vigore dal 17 set 1990
a) i tragitti marittimi e i tragitti aerei; b) i trasporti di merci sul Reno e le vie renane; c) i trasporti via canali; d) le operazioni effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri. 2. Ciascuno Stato membro può, per il trasporto di merci su vie navigabili diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b), situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto. Capitolo 4 Irregolarità
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