Art. 31

Art. 31

In vigore dal 17 set 1990
Il garante è liberato dalle sue obbligazioni quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza. Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1. Quando, entro il termine previsto dal secondo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità competenti del non appuramento del documento T1, occorre che inoltre gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti dell'operazione di transito comunitario interessata. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dalle sue obbligazioni. Capitolo 3 Esonero dalla garanzia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2726:oj#art-31