Art. 30

Art. 30

In vigore dal 17 set 1990
Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci: a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati, b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.
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