Art. 29

Art. 29

In vigore dal 17 set 1990
1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza. L'ufficio di partenza fissa l'importo della garanzia. 2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso viene rimborsata quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza.
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