Art. 26
In vigore dal 17 set 1990
1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.
2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.
3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari.
4. In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento al certificato relativo alla garanzia.
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