Art. 25
In vigore dal 17 set 1990
1. La costituzione della garanzia prevista all', paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme ad un modello da determinare.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
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