Art. 20

Art. 20

In vigore dal 17 set 1990
1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso le autorità competenti annotano il documento T1 in conformità. 2. Le autorità competenti possono, alle condizioni da loro stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato effettuato il trasbordo.
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