Art. 2 · Ai fini del presente regolamento si intende per:

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 17 set 1990
a) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non hanno parte del territorio doganale della Comunità, - provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro, - ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente a partire dalle merci di cui al secondo trattino o dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino; b) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera a). Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, dopo essere state esportate fuori da tale territorio; c) autorità competenti: l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente regolamento; d) obbligato principale: la persona che, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, indica la propria volontà, attraverso il deposito della dichiarazione prevista a tal fine, di effettuare un'operazione di transito comunitario; e) mezzo di trasporto: in particolare, - qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio, - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario, - qualsiasi battello o nave, - qualsiasi aeromobile, - qualsiasi contenitore a norma del regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime di ammissione temporanea dei contenitori (1); f) ufficio di partenza: l'ufficio dell'autorità competente nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario; g) ufficio di passaggio: - l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo; - l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario; h) ufficio di destinazione: l'ufficio dell'autorità competente nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario; i) ufficio di garanzia: l'ufficio dell'autorità competente nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria. TITOLO II CAMPO DI APPLICAZIONE
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