Art. 18

Art. 18

In vigore dal 17 set 1990
1. La spedizione, nonché gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio. 2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. 3. Gli uffici di passaggio non procedono alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possano dare adito ad abusi. 4. Quando il trasporto si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.
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