Art. 12

Art. 12

In vigore dal 17 set 1990
1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione. 2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.
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