Art. 11
1. L'obbligato principale è tenuto a:
In vigore dal 17 set 1990
a) presentare le merci intatte e il documento T1 all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.
c) pagare i dazi e le altre somme eventualmente esigibili in seguito a infrazione o irregolarità commessa nel corso, o in occasione di un'operazione di transito comunitario.
2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario, sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti.
Storico versioni
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