Art. 11 · 1. L'obbligato principale è tenuto a:

Art. 11

1. L'obbligato principale è tenuto a:

In vigore dal 17 set 1990
a) presentare le merci intatte e il documento T1 all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario. c) pagare i dazi e le altre somme eventualmente esigibili in seguito a infrazione o irregolarità commessa nel corso, o in occasione di un'operazione di transito comunitario. 2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario, sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti.
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