Art. 10
In vigore dal 17 set 1990
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello di formulario stabilito in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.
2. Il formulario di cui al paragrafo 1 può essere completato, se del caso, da uno o più formulari complementari corrispondenti al modello di formulario complementare stabilito in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.
3. I formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
4. La dichiarazione T1 è sottoscritta dall'obbligato principale ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.
5. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne costituiscono parte integrante.
6. La dichiarazione T1 è accompagnata dal documento di trasporto.
L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali o di qualsiasi altra autorità abilitata.
7. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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