Art. 9
Rischi di incidenti rilevanti
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio (;), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 1o luglio 1992 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi ivi previsti per quanto concerne le attività industriali ivi esercitate alla data dell'unificazione tedesca.
2. Per le attività industriali previste al paragrafo 1, la Germania è autorizzata a prevedere che la dichiarazione complementare di cui all', paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio e all', paragrafo 2 della direttiva 87/216/CEE del Consiglio (²), debba essere presentata all'autorità competente entro il 1o luglio 1994.
Storico versioni
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