Art. 7

Art. 7

In vigore dal 17 set 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I LEGISLAZIONE FITOSANITARIA 1. Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata dalla direttiva 88/298/CEE (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53). All' sono aggiunti i commi seguenti: «Tuttavia, la Germania è autorizzata ad immettere in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, prodotti di cui all'allegato I che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. I tenori ammessi non possono in nessun caso superare quelli che erano applicabili a norma della legislazione anteriormente vigente nell'ex Repubblica democratica tedesca. La Germania cura che i prodotti in causa non vengano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» 2. Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 90/168/CEE (GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 49). All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Per consentire il rispetto degli obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può essere autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1 e dell', ad una data successiva a quella indicata al paragrafo 1, lettera b), ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i prodotti di cui trattasi siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le disposizioni della presente direttiva.» ALLEGATO II SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE I. Specie agricole ed orticole 1. Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2; - alle disposizioni dell', per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 2. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE (GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36). a) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2; - alle disposizioni dell', paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi", per le sementi di "Pisum sativum L. (partim)" e di "Vicia faba L. (partim)"; - alle disposizioni dell', per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 3. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31). a) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2, lettera c); - alle disposizioni dell', paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi"; - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per le sementi di "Hordeum vulgare L."; - alle disposizioni dell', per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 4. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59). All'articolo 21 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per ciò che attiene: - ai tuberi-seme di patate raccolti prima dell'unificazione tedesca, oppure - ai tuberi-seme di patate raccolti dopo tale data, se sono stati certificati conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2; - alle disposizioni dell', paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi"; - alle disposizioni dell', per ciò che attiene ai tuberi-seme di patate che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data succesiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione, diversi da quelli indicati al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 5. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969 (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell', paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2; - alle disposizioni dell', per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti delle Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 6. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All', paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 luglio 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del . . . (*) e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nei territori in parola prima dell'unificazione tedesca.» b) All', paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L'ammissione delle varietà concessa dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Germania a norma dell', paragrafo 1.» c) All' è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*). L'insieme delle superfici di riproduzione della specie, di cui alla lettera c), sono quelle situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» d) All' è aggiunto il comma seguente: «Nei casi di cui all', ultimo comma, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*).» 7. Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All', paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del . . . (*) e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca.» (*) Data dell'unificazione tedesca. b) All', paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L'ammissione delle varietà concessa dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Germania a norma dell', paragrafo 1.» c) All', paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*).» d) All'articolo 43 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, per ciò che attiene alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca; - alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 8. Decisione 78/476/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17), modificata dalla decisione 88/574/CEE (GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45); decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1) e decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 90/ /CEE (GU n. L . . .). Negli allegati, i riferimenti alla Repubblica democratica tedesca sono soppressi. II. Altre 1. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 88/322/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82). All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell', paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 2. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/322/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82). All', è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell', paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 3. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell', paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diversa dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» (*) Data dell'unificazione tedesca. ALLEGATO III LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTI PER ANIMALI 1. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo (;) dalla direttiva 90/214/CEE (GU n. L 113 del 4. 5. 1990, pag. 39). All'articolo 26 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania: - può mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, ai sensi della quale nell'ambito dell'alimentazione animale è autorizzato l'impiego degli additivi: - olaquindox, - nurseotricina, - ergambur; tale deroga scade il 31 dicembre 1992, salvo eventuale modifica degli allegati, in conformità delle disposizioni dell'; la Germania cura che tali additivi, al pari degli alimenti nei quali sono incorporati, non vengano inviati in altre parti della Comunità; - può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dagli per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti nei quali sono stati incorporati gli additivi, prodotti nel territorio qui considerato.» 2. Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/234/CEE (GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 31). All' è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti semplici prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'.» 3. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1986, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE (GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 25). All' è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'.» 4. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo (;) dalla direttiva 89/520/CEE (GU n. L 270 del 19. 9. 1989, pag. 13). All' è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.» All' è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'.» (;) Una nuova modifica è in preparazione. ALLEGATO IV LEGISLAZIONE VETERINARIA 1. Decisione 88/303/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76), modificata da ultimo dalla decisione 90/63/CEE (GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 32). All'allegato II, capitolo I è aggiunto il testo seguente: «. . .» (da specificare sulla base di una comunicazione che verrà trasmessa dalla Germania). 2. Direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, ripubblicata come direttiva 88/166/CEE (GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 83). All' è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania dispone sino al 31 dicembre 1992 per conformarsi alla presente direttiva.» Progetto di PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO del . . . che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che è opportuno adottare disposizioni atte a facilitare l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che la Comunità subentra all'ex Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda gli accordi di pesca conclusi da tale paese con i paesi terzi e che i diritti e gli obblighi previsti durante il periodo in cui le disposizioni di detti accordi sono provvisoriamente mantenute da questi accordi restano immutati per la Comunità nella loro forma attuale, al più tardi fino alla data della loro scadenza, salvo eventuale nuovo negoziato; considerando che l' del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 ($), autorizza gli Stati membri a concedere alle organizzazioni di produttori aiuti destinati a incentivarne la costituzione ed a facilitarne il funzionamento; che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo autorizzare la Germania a corrispondere questi aiuti, secondo tassi e modalità più flessibili, a tutte le organizzazioni di produttori costituite dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni a partire dall'unificazione della Germania; (;) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. ($) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. considerando che, per tener conto delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (=), che saranno realizzate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso del 1991, è opportuno, da un lato, aumentare la stima della spesa globale a carico del bilancio comunitario fino a 830 milioni di ecu e dall'altro completare l'elenco delle regioni meno sviluppate inserendovi quelle meno sviluppate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo presente che alcune di queste ultime hanno le stesse caratteristiche delle regioni corrispondenti della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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