Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 set 1990
Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (;), è modificato come segue: 1) All', paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente: «Nel caso dei battelli tedeschi già immatricolati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione, il pagamento del contributo diventa esigibile a decorrere dall'anno 1991.» 2) All' è aggiunto il seguente paragrafo: «8. Qualora, entro un termine di sei mesi dall'unificazione tedesca, il governo tedesco desideri che venga organizzata un'azione di demolizione anche per i battelli della sua flotta registrati, prima dell'unificazione, nell'ex Repubblica democratica tedesca, esso comunica la sua richiesta alla Commissione, che determina le modalità dell'azione di demolizione secondo i principi disposti nel regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (;). (;) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.» 3) All', paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il seguente comma: «Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano anteriormente al 1o febbraio 1991 ai battelli messi in cantiere nell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1o settembre 1990, a condizione che la data di consegna e di entrata in servizio non sia posteriore al 31 gennaio 1991.» 4) All', paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai battelli integrati nella flotta tedesca a seguito dell'unificazione ma che non erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1o settembre 1990.» 5) All', paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell', para(;) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. grafo 3, lettera a), secondo comma e paragrafo 3, lettera b), secondo comma anteriormente al 1o gennaio 1991 e ne informano la Commissione.»
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