Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 set 1990
1. Il giorno dell'unificazione tedesca, la Comunità prende in carico le scorte detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca al valore risultante dall'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1883/78. 2. Tale presa in carico è operata a condizione che per i prodotti in questione la normativa comunitaria preveda il ricorso all'intervento pubblico, e che le scorte soddisfino le esigenze qualitative comunitarie, eventualmente adeguate in conformità di quanto disposto dal presente regolamento. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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