Art. 6
In vigore dal 17 set 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì . . .
Per il Consiglio
Il Presidente
Direttiva
del Consiglio
Data di adozione:
GU n.
ALLEGATO
1. Direttiva 73/437/CEE del Consiglio
Determinati tipi di zucchero
Data di adozione: 11. 12. 1973
GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71
2. Direttiva 74/409/CEE del Consiglio
Miele
Data di adozione: 22. 7. 1974
GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10
3. Direttiva 75/726/CEE del Consiglio
Succhi di frutta
Data di adozione: 17. 11. 1975
GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40
Direttiva 79/168/CEE del Consiglio
Modifica della direttiva 75/726/CEE
Data di adozione: 5. 2. 1979
GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27
Direttiva 81/487/CEE del Consiglio
Seconda modifica della direttiva 75/726/CEE
Data di adozione: 30. 6. 1981
GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43
Direttiva 89/394/CEE del Consiglio
Modifica della direttiva 75/726/CEE
Data di adozione: 14. 6. 1989
GU n. L 186 del 30. 5. 1989, pag. 14
4. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio
Taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
Data di adozione: 18. 12. 1975
GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49
Direttiva 83/635/CEE del Consiglio
Seconda modifica della direttiva 76/118/CEE
Data di adozione: 13. 12. 1983
GU n. L 257 del 21. 12. 1983, pag. 37
5. Direttiva 76/621/CEE del Consiglio
Acido erucico negli oli e nei grassi
Data di adozione: 20. 7. 1976
GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35
6. Direttiva 79/693/CEE del Consiglio
Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni
Data di adozione: 24. 7. 1979
GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5
Direttiva 88/593/CEE del Consiglio
Modifica della direttiva 79/693/CEE
Data di adozione: 18. 11. 1988
GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 44
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del . . .
concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (;),
visto il parere del Parlamento europeo ($),
visto il parere del Comitato economico e sociale (=),
considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca;
considerando che tale applicazione può far insorgere difficoltà data la mancanza di appropriate strutture amministrative;
considerando che questo è il caso della decisione 80/45/CEE del Consiglio (%), modificata della decisione 90/352/CEE (& ), la quale persegue l'obiettivo di consentire a livello comunitario uno scambio rapido di informazioni su prodotti di consumo qualora sia constatato che tali prodotti, commercializzati nella Comunità economica europea, possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone in modo da richiedere l'urgente attuazione di opportuni provvedimenti; che a tal fine è stato introdotto un sistema organizzato a livello comunitario e nazionale;
considerando che è necessario pertanto tener conto di queste difficoltà dando alla Germania la possibilità di gestire in modo diverso tale sistema rapido di informazione;
considerando che tale deroga deve avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; che la Germania deve fare quanto possibile per raggiungere gli obiettivi della decisione in tutto il suo territorio;
considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione a tal uopo richiesti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Storico versioni
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