Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 set 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Direttiva del Consiglio Data di adozione: GU n. ALLEGATO 1. Direttiva 73/437/CEE del Consiglio Determinati tipi di zucchero Data di adozione: 11. 12. 1973 GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71 2. Direttiva 74/409/CEE del Consiglio Miele Data di adozione: 22. 7. 1974 GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10 3. Direttiva 75/726/CEE del Consiglio Succhi di frutta Data di adozione: 17. 11. 1975 GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40 Direttiva 79/168/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 5. 2. 1979 GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27 Direttiva 81/487/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 30. 6. 1981 GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43 Direttiva 89/394/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 14. 6. 1989 GU n. L 186 del 30. 5. 1989, pag. 14 4. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio Taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato Data di adozione: 18. 12. 1975 GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49 Direttiva 83/635/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 76/118/CEE Data di adozione: 13. 12. 1983 GU n. L 257 del 21. 12. 1983, pag. 37 5. Direttiva 76/621/CEE del Consiglio Acido erucico negli oli e nei grassi Data di adozione: 20. 7. 1976 GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35 6. Direttiva 79/693/CEE del Consiglio Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni Data di adozione: 24. 7. 1979 GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5 Direttiva 88/593/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 79/693/CEE Data di adozione: 18. 11. 1988 GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 44 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del . . . concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che tale applicazione può far insorgere difficoltà data la mancanza di appropriate strutture amministrative; considerando che questo è il caso della decisione 80/45/CEE del Consiglio (%), modificata della decisione 90/352/CEE (& ), la quale persegue l'obiettivo di consentire a livello comunitario uno scambio rapido di informazioni su prodotti di consumo qualora sia constatato che tali prodotti, commercializzati nella Comunità economica europea, possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone in modo da richiedere l'urgente attuazione di opportuni provvedimenti; che a tal fine è stato introdotto un sistema organizzato a livello comunitario e nazionale; considerando che è necessario pertanto tener conto di queste difficoltà dando alla Germania la possibilità di gestire in modo diverso tale sistema rapido di informazione; considerando che tale deroga deve avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; che la Germania deve fare quanto possibile per raggiungere gli obiettivi della decisione in tutto il suo territorio; considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione a tal uopo richiesti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-6-17