Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 set 1990
Prima che il Parlamento europeo si pronunci sulle misure transitorie, la Commissione presenta a quest'ultimo e al Consiglio un'altra comunicazione: - in cui elenca le misure legislative e amministrative già adottate dalla Comunità e dalle competenti autorità tedesche riguardo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: a) per controllare e garantire l'applicazione del diritto comunitario e b) per garantire gli introiti di risorse proprie della Comunità e una corretta gestione delle spese comunitarie; - in cui descrive le misure legislative e amministrative complementari che essa reputa necessarie per la realizzazione dei suddetti obiettivi e - con cui trasmette eventualmente le proposte di misure legislative complementari, allorché queste vengono adottate sul piano comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-6