Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 set 1990
I provvedimenti adottati dalla Germania, in conformità delle disposizioni che figurano negli allegati, per garantire che i prodotti non conformi alla normativa comunitaria non siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, devono essere compatibili con il trattato, in particolare con le finalità enunciate dall' A, e non creare controlli e formalità alle frontiere tra Stati membri.
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