Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
1. In conformità della procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE o della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 78/319/CEE, possono essere adottati integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente delle direttive di cui agli nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione delle suddette direttive. Essi sono apportati nel rispetto dei principi fondamentali di tali direttive. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 o fino al 31 dicembre 1995. La loro applicazione è limitata alla stessa data.
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