Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
1. La Commissione può autorizzare la Germania ad introdurre nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca un regime di aiuti volto a compensare, in detti territori, le perdite di reddito agricolo determinate dalla transizione verso l'applicazione della politica agraria comune. Le norme procedurali indicate dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato si applicano agli aiuti introdotti ai sensi del primo comma. All'atto dell'esame di tali aiuti, la Commissione vigilerà affinché la loro incidenza sul commercio sia quanto (;) GU n. . . . ($) GU n. . . . (=) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. più contenuta possibile e sia assicurata una transizione armoniosa verso l'applicazione della politica agraria comune. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aiuti notificati alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1992.
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