Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
1. Secondo la procedura prevista all', può essere decisa l'adozione di misure riguardanti completamenti o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Tali completamenti o adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di dette direttive. Esse devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.
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