Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 set 1990
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) . . . ($) . . . (=) . . . ALLEGATO 1. Formazione dei prezzi e informazione e consultazione sui prezzi 77/190/CEE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 34). 79/607/CEE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1979 che modifica la decisione 77/190/CEE recante applicazione della direttiva 76/491/CEE concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 170 del 9. 7. 1979, pag. 1). 80/983/CEE: Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che modifica la decisione 77/190/CEE relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 26). 81/883/CEE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1981, che modifica la decisione 77/190/CEE concernente le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 19). 2. Comunicazione sulle importazioni di idrocarburi Regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi (GU n. L 113 del 28. 4. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2677/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune (GU n. L 275 del 27. 10. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi (GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi (GU n. L 113 del 28. 4. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 301/82 della Commissione, del 9 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/79 concernente la comunicazione alla Commissione delle informazioni in materia di importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi (GU n. L 37 del 10. 2. 1982, pag. 5). 3. Comunicazione sulle esportazioni di idrocarburi Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di petrolio greggio e gas naturale verso paesi terzi (GU n. L 45 del 13. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2678/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975 riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi (GU n. L 275 del 27. 10. 1975, pag. 8). Progetto di PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alla misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (;), in cooperazione con il Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un complesso di norme concernenti la tutela dell'ambiente; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando pertanto che, riguardo alla situazione particolare di quel territorio, è necessario consentire alla Germania di prevedere un termine particolare per rendere conformi col diritto comunitario le regolamentazioni in vigore nel suddetto territorio; considerando che ciò vale in particolare per il sistema comunitario istituito dalle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché per talune disposizioni comunitarie relative ai rifiuti; considerando che le eventuali deroghe previste a tale fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che le informazioni disponibili sulle regolamentazioni in vigore nell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione ambientale non consentono di stabilire in via definitiva la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della suddetta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, (;) . . . ($) . . . (=) . . . HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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