Art. 3
In vigore dal 17 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il . . .
Per il Consiglio
Il Presidente
Progetto di
PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
del . . .
che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, alcuni regolamenti, direttive e decisioni, nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione (;),
visto il parere del Parlamento europeo ($),
visto il parere del Comitato economico e sociale (=),
considerando che la Comunità economica europea ha adottato una serie di norme relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile;
considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
considerando che si rende necessario apportare degli adeguamenti a determinate disposizioni comunitarie relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile, per tener conto della situazione particolare esistente in detto territorio;
considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conforme al diritto comunitario la regolamentazione in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;
considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti, né la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata;
(;) GU n. C . . ..
($) GU n. C . . ..
(=) GU n. C . . ..
considerando che le disposizioni delle direttive 74/561/CEE (%) e 74/562/CEE del Consiglio (& ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE (() si dovrebbero applicare in modo da rispettare i diritti acquisiti dei trasportatori che esercitano già tale professione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e al tempo stesso concedere alle imprese di transporti di recente costituzione un certo lasso di tempo per ottemperare a determinate disposizioni relative alla capacità finanziaria e alla capacità professionale;
considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, i veicoli adibiti al trasporto su strada immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca hanno lo stesso statuto giuridico di quelli degli altri Stati membri; che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ()) prevede determinate misure relative agli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada; che l'installazione di detti apparecchi sui veicoli nuovi avviene al momento della produzione e non presenta pertanto alcuna difficoltà, mentre l'installazione su veicoli immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione deve potersi effettuare nel corso di un periodo transitorio ragionevole, tenuto conto del costo supplementare e delle capacità tecniche delle officine d'installazione convenzionate;
considerando l'opportunità di inserire il nome della Deutsche Reichsbahn (DR) nelle disposizioni comunitarie che citano espressamente i nomi delle aziende ferroviarie e di prevedere un termine per l'applicazione delle relative norme;
considerando che le misure comunitarie relative al risanamento strutturale del settore della navigazione interna devono essere adeguate, tenuto conto della situazione particolare delle imprese di trasporto per via navigabile aventi sede nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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