Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 1990
2. La deroga di cui all' si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-2-53