Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:
In vigore dal 17 set 1990
1) All'articolo 40, paragrafo 2, l'importo di «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu».
2) Nell'allegato II, ai punti I.A e II.1, il termine «Veneto», è sostituito ogni volta dai termini «Veneto e Mecklenburg - Vorpommern».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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