Art. 2 · Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:

In vigore dal 17 set 1990
1) All'articolo 40, paragrafo 2, l'importo di «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu». 2) Nell'allegato II, ai punti I.A e II.1, il termine «Veneto», è sostituito ogni volta dai termini «Veneto e Mecklenburg - Vorpommern».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-2-40