Art. 2
In vigore dal 17 set 1990
1. La Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania a mantenere provvisoriamente in vigore una regolamentazione applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non conforme ad uno degli atti di diritto comunitario di cui all'.
Il mantenimento in vigore non può oltrepassare i limiti delle proposte della Commissione indicate in allegato.
2. L'autorizzazione, dovuta a circostanze eccezionali, non potrà successivamente essere invocata come precedente e resta in vigore fino alla data alla quale il Consiglio si pronuncia definitivamente sulle proposte della Commissione di cui all' o, se del caso, fino alla data dell'entrata in vigore della rispettiva misura transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
Scaduto questo termine, qualora il Consiglio non abbia adottato le necessarie misure transitorie, il diritto comunitario si applicherà pienamente.
3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni suppletive sulla portata dell'autorizzazione, affinché esso possa pronunciarsi sull'uso specifico che viene fatto dell'autorizzazione o su eventuali misure connesse che debbano essere adottate dalla Comunità.
Storico versioni
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