Art. 17 · Adeguamento

Art. 17

Adeguamento

In vigore dal 17 set 1990
1. Possono essere decisi integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva: - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 79/869/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 76/160/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 78/659/CEE; (¹) GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 79/409/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 80/778/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura prevista dalla direttiva 80/779/CCE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 82/501/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 82/884/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 85/203/CEE; - per quanto concerne l', in conformità della procedura di cui all' della direttiva 87/217/CEE. 2. Per i casi non contemplati dalle procedure di cui al paragrafo 1, le integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura indicata in appresso, previa convocazione di un comitato ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni. La Commissione adotta le misure previste qualora esse siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o, in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 3. Le integrazioni o adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente delle direttive previste per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione delle suddette direttive. Essi sono apportati nel rispetto dei principi di base delle suddette direttive. 4. Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 non possono essere adottate fino alla data ultima indicata dalle rispettive direttive. La loro applicazione è limitata alla stessa data.
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