Art. 15
Limitazione dell'inquinamento originato dai grandi impianti di combustione
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio (¹), la Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:
- la data del 1o luglio 1987 di cui all', punti 9 e 10 della suddetta direttiva sia sostituita dalla data del 1o luglio 1990;
- la data del 1o luglio 1990, di cui all', paragrafo 1 della direttiva, relativo alla predisposizione dei programmi per la riduzione delle emissioni inquinanti, sia sostituita da quella del 1o luglio 1992.
2. I dati relativi alla Germania di cui all'allegato I della direttiva 88/609/CEE sono modificati come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>
3. I dati relativi alla Germania di cui all'allegato II della direttiva 88/609/CEE sono modificati come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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