Art. 12 · Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto

Art. 12

Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto

In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 85/203/CEE del Consiglio (& ), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di rispettare il valore limite delle concentrazioni di azoto nell'atmosfera previsto dalla direttiva all', paragrafo 1; - la proroga fino al 31 dicembre 1991 dei termini previsti dalla direttiva all', paragrafo 2; - che i termini per la presentazione dei programmi di miglioramento della qualità dell'aria di cui all', paragrafo 2, secondo comma, prima frase della direttiva, sono fissati al 31 dicembre 1992 al più tardi; - la proroga al più tardi fino al 31 dicembre 1995 del termine massimo previsto all', paragrafo 2, in fine, della direttiva.
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