Art. 11

Art. 11

In vigore dal 17 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. ($) GU n. L 84 del 28. 4. 1970, pag. 13. (=) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. ALLEGATO I CEREALI Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1). All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo 4 bis seguente: «4 bis. All'atto della constatazione della produzione di cui al presente articolo, non si tiene conto dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO II ZUCCHERO Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1). 1. È inserito l'articolo 24 bis seguente: «Articolo 24 bis 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 2, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero stabilite in tale regione, che abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1o luglio 1991 e che continuino a produrne dopo tale data. Ai sensi del presente regolamento la regione in parola corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base: a) quantitativo di base A: 665 290 t di zucchero bianco, a) quantitativo di base B: 204 710 t di zucchero bianco. 3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione annua media di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 ai sensi dell', paragrafo 1 in appresso denominata produzione di riferimento, un coefficiente corrispondente al rapporto tra il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1. 4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3. 5. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 41.» 2. All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo 7 seguente: «7. Durante le campagne di commercializzazione comprese tra quella 1990/1991 e quella 1992/1993, la Germania è autorizzata a concedere, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento ai produttori di zucchero. L'aiuto può essere corrisposto soltanto per il quantitativo di barbabietole A e B, quali definite all', paragrafo 4, trasformate in zucchero delle quote A e B dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. L'aiuto è limitato a 320 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.» ALLEGATO III LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI I. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1). All'articolo 5 quater, paragrafo 3: 1. Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare il quantitativo globale garantito stabilito al secondo comma.» 2. Nel secondo comma, la linea «Germania 23 423» è sostituita dalla linea seguente: «Germania30 227, (di cui 6 804 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).» 3. Nel terzo comma, lettera d), è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, per quanto concerne la Germania e per il periodo di dodici mesi tra il 1o aprile 1991 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate è così stabilito: «Germania29 118,960 (di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).» II. Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 31). All', paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: «- classificato "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco oppure, fino al 31 dicembre 1992, "Export Qualitaet" per quanto riguarda il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca». III. Regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968 (GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/79 (GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13). All', paragrafo 1: - sono soppressi i termini «e, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/1970, di fabbricazione roller»; - è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, sino alla fine della campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento tedesco acquista latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller, a condizione che sia stato prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Durante la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo d'acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere di fabbricazione roller è di 163,81 ECU/100 kg.» IV. Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27). 1. All', paragrafo 1, secondo comma: - alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti dai termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a partire dal 1o aprile 1991, dalla Germania per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca»; - è aggiunta la lettera c) seguente: «c) per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1989, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo che non venga superato il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.» 2. All', paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1987 - 1989.» 3. All', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Allo scopo di consentire la ristrutturazione della produzione lattiera e in deroga ai commi precedenti, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la Germania può autorizzare, durante l'ottavo periodo di dodici mesi, entro i limiti di un programma quadro da stabilire per detto territorio, il trasferimento una tantum dei quantitativi di riferimento senza il trasferimento dei terreni corrispondenti. A tal fine la Germania comunica alla Commissione il programma quadro per il territorio in parola. Tale programma è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.» 4. Nella tabella riportata nell'allegato, la linea «Germania» è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> V. Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 (GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3). È inserito l'articolo 4 bis seguente: «Articolo 4 bis Gli si applicano ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fatte salve le disposizioni seguenti: a) la riduzione della produzione lattiera deve corrispondere a 204 120 t ed essere effettiva entro il 31 marzo 1991; b) la Germania è autorizzata a versare un'indennità di importo massimo pari a 42 ECU/100 kg, pagata una tantum; c) la Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per l'abbandono totale o parziale della produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione anteriore. La Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1991 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'aiuto previsto dal presente regolamento. VI. Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6). 1. All', paragrafo 1, secondo comma, i termini «del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi» sono sostituiti dai termini «secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68». 2. All', è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis. Nel caso dei produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per l'ottavo periodo di dodici mesi l'indennità è fissata a 21 ECU/100 kg. Una quota non superiore al 50 % è versata agli aventi diritto nel corso del primo trimestre del periodo di cui trattasi; il saldo è corrisposto nell'ultimo trimestre.» ALLEGATO IV CARNI BOVINE 1. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43). All', paragrafo 1, ultima frase, il quantitativo di «220 000 t» è sostituito da quello di «235 000 t». 2. Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34). Nell'allegato al quinto trattino, è aggiunta la menzione seguente: «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)». ALLEGATO V CARNI OVINE E CAPRINE 1. Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1). All', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «All'atto della stima del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO VI CARNI SUINE 1. Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984 (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8). All', è aggiunto il comma seguente: «La Commissione determina, secondo la procedura di cui al paragrafo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992.» ALLEGATO VII ORTOFRUTTICOLI I. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 13). 1. All', è aggiunto il paragrafo seguente: «3. All'occorrenza la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 33, le condizioni alle quali la Germania può accordare un riconoscimento provvisorio, limitato al 31 dicembre 1992, alle organizzazioni di produttori situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che perseguono gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), senza rispettare altre disposizioni. Tale riconoscimento provvisorio non conferisce alle organizzazioni di produttori interessate il diritto di beneficiare dell'aiuto all'avviamento di cui all'.» 2. È inserito l'articolo 18 ter seguente: «Articolo 18 ter 1. Per ciascuno dei prodotti soggetti al regime dell'intervento, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la compensazione finanziaria prevista dall' è versata, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta, soltanto in riferimento ad un volume di prodotti ritirati conformi alle norme comuni di qualità che non superi il 10 % della produzione commercializzata - ivi compresa la parte ritirata - nel periodo che va fino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 e durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto. 2. I raccolti e i ritiri dei singoli prodotti, effettuati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante i periodi indicati al paragrafo 1, non sono presi in considerazione né ai fini della determinazione dei limiti d'intervento, né per la constatazione dell'eventuale superamento dei limiti stessi.» II. Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63). All', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, in deroga a quanto previsto alla lettera a), nel caso di beneficiari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992 la concessione del premio con riferimento a meleti di estensione superiore a 99 ha è subordinata all'impegno del beneficiario di procedere o far procedere, anteriormente al 1o aprile di un determinato anno, all'estirpazione di tutti i meli su una superficie di 50 ha e sul 20 % della superficie residua del meleto.» ALLEGATO VIII PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68). All', paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX VINO I. Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1). All' è aggiunto il trattino seguente: «- se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca». II. Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19). All', paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma seguente: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prodotti di cui al primo comma provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare fino al 31 agosto 1992, a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate nei territori in parola ed appartenenti alla specie Vitis vinifera.» All', paragrafo 7 è aggiunto il quarto comma seguente: «Tuttavia, un vino ottenuto dal taglio, effettuato prima del 31 agosto 1990, di un vino originario di un paese terzo con un vino elaborato con uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca può essere detenuto per la vendita o commercializzato come vino da tavola fino all'esaurimento delle scorte.» Nell'allegato V, alla lettera e) è aggiunta la frase seguente: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel caso delle superfici estirpate dopo il 1o settembre 1970 il termine di cui sopra decorre dalla data dell'unificazione tedesca.» III. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1). All': a) Nel paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania compila l'elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto 1992.» b) Nel paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Fino alla compilazione dell'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e ottenuti da varietà tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie Vitis vinifera, sono considerati atti a venir trasformati in v.q.p.r.d.». IV. Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989 (GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1). All', paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- il Regierungsbezirk oppure, in assenza di tale unità amministrativa, il Land per la Germania». ALLEGATO X TABACCO 1. Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25). 1. All', paragrafo 5, è inserito il sesto comma seguente: «Per il raccolto 1991, e fatta salva l'applicazione della riduzione e della correzione di cui al terzo comma, nel calcolo dell'aliquota del superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o ad un gruppo di varietà non vengono presi in considerazione i quantitativi di tabacco prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» 2. All'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica alle varietà di tabacco del raccolto 1991 coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO XI LUPPOLO Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). All', paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all' è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.» ALLEGATO XII STRUTTURE AGRICOLE (OBIETTIVO N. 5 a) PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 390R2684.1 I. Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 (GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6). È inserito l'articolo 32 ter seguente: «Articolo 32 ter 1. Al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca si applicano le seguenti disposizioni particolari: a) I regimi previsti dai titoli 01 e 02 si applicano a decorrere dalla campagna 1991/1992. b) In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 2, le terre coltivate a patate possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione. c) Qualora in un'azienda la superficie dei seminativi di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, comprese eventualmente le terre coltivate a patate, superi i 750 ha, la condizione del ritiro di non meno del 20 % di tali seminativi fissata dal paragrafo 3 del medesimo articolo è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ha. d) Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare: - non si applica la condizione di cui all', paragrafo 2, primo trattino; - la Germania può concedere gli aiuti di cui agli agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo. e) Le condizioni di cui all', paragrafo 3, secondo comma e all', paragrafo 4, primo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti. Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall', paragrafo 4 e dall', paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti. f) Il volume di investimento di cui all', paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per ULU e a 280 000 ecu per azienda. g) Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, quanto disposto dall', paragrafo 5 si applica anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa. h) Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo III non si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo. 2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1, lettere da b) a g) si applicano fino al 31 dicembre 1993.» II. Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1). È inserito l'articolo 19 bis seguente: «Articolo 19 bis Periodo transitorio per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Fino al 31 dicembre 1991, la Commissione può decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedano investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca conformi con i criteri di selezione di cui all', senza che sia necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti dagli articoli da 2 a 7.» ALLEGATO XIII RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). Nell'allegato, al punto «Germania» è aggiunto il testo seguente: «12. Mecklenburg-Vorpommern «13. Brandenburg «14. Sachsen-Anhalt «15. Sachsen «16. Thueringen». Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali nonché nella normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (;), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ($), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c), vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (=), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (%) in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (& ), visto il parere del Parlamento europeo ((), visto il parere del Comitato economico e sociale ()), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un insieme di norme concernenti la politica agraria comune; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, a decorrere dal 1o luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della normativa agricola comune; (;) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ($) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (=) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (%) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 12. (& ) GU n. C . . . (() GU n. C . . . ()) GU n. C . . . considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio; considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, di norma, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agraria comune ed al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate; che i prodotti non conformi alle norme comunitarie non dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità, al di fuori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva; considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio sarà applicato anche il sistema di notifica delle malattie; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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