Art. 10

Art. 10

In vigore dal 17 set 1990
La Germania notifica quanto prima alla Commissione i provvedimenti adottati in virtù delle autorizzazioni previste dal presente regolamento. Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Germania riferisce in merito alla loro applicazione; la pertinente relazione è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri.
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