Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, la presente direttiva dispone misure transitorie e i necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella legislazione veterinaria e zootecnica.
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