Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
1. Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, il presente regolamento introduce nella pertinente normativa comunitaria disposizioni transitorie e i necessari adeguamenti. 2. Il presente regolamento si applica: - ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e - alle merci, ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio ()) e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio ( 7). (& ) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (() GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. ()) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. ( 7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. Esso non riguarda: - le direttive concernenti i settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché la legislazione veterinaria e zootecnica, che formano oggetto della direttiva 90/. . ./CEE del Consiglio (;); - le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, che formano oggetto della direttiva 90/. . ./CEE del Consiglio ($); - i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (=).
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