Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere per il territorio della ex Repubblica democratica tedesca che gli obblighi derivanti dall'applicazione della decisione 89/45/CEE del Consiglio possono essere soddisfatti durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1992, mediante mezzi di intervento diversi da quelli già vigenti in applicazione di detta decisione. 2. La Germania, durante questo periodo, si adopera affinché si possa ricorrere, per quanto possibile, alle strutture esistenti onde garantire gli obiettivi della decisione 89/45/CEE e garantire inoltre l'opportuna diffusione, su tutto il suo territorio, delle informazioni ricevute tramite il sistema di informazioni introdotto da detta decisione.
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