Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alle direttive di cui all'allegato, la Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, le normative esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati su detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive comunitarie. 2. Quest'autorizzazione può essere applicata alle direttive comunitarie di cui all'allegato fino al 31 dicembre 1992. 3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti originari e provenienti da paesi terzi nei limiti dei flussi commerciali tradizionali.
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