Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
Non essendo stato il Consiglio in grado di deliberare prima della data dell'unificazione tedesca sulle misure transitorie per l'applicazione degli atti di diritto comunitario al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, previsti nelle proposte della Commissione presentate al Consiglio nella comunicazione del 21 agosto 1990 e riportati in allegato al presente regolamento, in deroga agli atti di diritto comunitario di cui a dette proposte si applicano misure provvisorie nei limiti e alle condizioni indicati nel presente regolamento.
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